Ultima modifica: 15 Novembre 2022
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Responsabilità nella costruzione e nella gestione del progetto individualizzato nei casi in cui è richiesta l’assistenza educativa a scuola

Responsabilità nella costruzione e nella gestione del progetto individualizzato nei casi in cui è richiesta l’assistenza educativa a scuola.

Al personale scolastico

P.c.    Agli educatori in servizio nell’Istituto

 

Oggetto: responsabilità nella costruzione e nella gestione del progetto individualizzato nei casi in cui è richiesta l’assistenza educativa a scuola.

Con riferimento ai livelli di responsabilità che si individuano nella costruzione e nella gestione del progetto individualizzato per il quale è richiesta l’assistenza educativa, riporto alla vostra attenzione alcune indicazioni:

  • La Scuola è responsabile del progetto individualizzato da costruire e condividere con i Servizi Specialistici, il Comune e il referente degli assistenti educatori messo a disposizione dall’Ente Gestore

 

  • Il Comune è responsabile degli impegni relativi alla messa a disposizione delle risorse professionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi di assistenza educativa realizzati all’interno del progetto

 

  • Le mansioni dell’ educatore si possono così sintetizzare:

svolgere le attività previste dal PEI, integrandosi con le attività didattico-educative;

partecipare agli incontri per la stesura e realizzazione del PEI;

favorire con la propria attività l’autonomia, la comunicazione e i processi di apprendimento.

 

Secondo quanto disposto dalle Linee Guida allegate al D.I. n.182/2020 sull’inclusione degli studenti con disabilità, il GLO dovrà individuare in modo chiaro e dettagliato ruolo e mansioni dell’assistenza specialistica.

In altri termini, occorre definire nel PEI le modalità di svolgimento delle attività in presenza dell’assistente educatore. 

A tal proposito, anche se di norma l’attività degli educatori deve essere svolta il più possibile in classe, al fine di consentire una migliore socializzazione e integrazione con i propri compagni, in alcuni casi  è possibile che emerga la necessità di predisporre appositi percorsi personalizzati che possano prevedere il solo apporto dell’assistente educatore.

Si tratta ad esempio di percorsi utili allo sviluppo dell’autonomia della persona; si pensi alle attività di orientamento spaziale o di memorizzazione del tragitto scuola – casa, oppure a specifiche attività di psicomotricità che si possono realizzare esternamente all’Istituzione scolastica o, per le scuole secondarie di secondo grado (non è il nostro caso), all’inserimento degli studenti con disabilità presso le strutture ospitanti per i percorsi di alternanza scuola – lavoro.

In questi casi, il GLO per l’inclusione determinerà le modalità e i tempi di realizzazione delle attività previste coinvolgendo tutte le componenti: il consiglio di classe, il dirigente scolastico, il neuropsichiatra/psicologo/operatore sanitario acquisendo il loro parere, l’assistente educatore, la famiglia dello studente con disabilità e ogni altra figura interessata alla progettazione di tali percorsi.

Il P.E.I. , pertanto, nel caso di programmazione didattica differenziata rispetto a quella della classe, deve indicare con precisione:

1) obiettivi

2) metodologie

3) contenuti

4) spazi

5) strategie.

Deve, altresì, specificare se le attività programmate si svolgeranno:

  • In classe

con la presenza del docente di sostegno

dell’assistente educatore

dei soli docenti curricolari

  • In luogo diverso dalla classe

con la presenza del docente di sostegno

dell’assistente educatore

del docente curricolare e se l’attività didattica prevede la partecipazione dell’alunno con disabilità con altri compagni in piccoli gruppi o da solo.

Ovviamente, nel momento in cui l’attività personalizzata prevista dal PEI viene svolta dall’assistente educatore fuori dalla classe o dall’Istituzione scolastica, nonché in assenza della classe di appartenenza e dei docenti di sostegno e curricolari, la responsabilità di vigilanza insiste solo in capo all’educatore secondo quanto stabilito nel PEI.

Gli educatori avranno quindi precise responsabilità:

  • penali se l’alunno subisce dei danni personali;
  • civile per danni subiti dall’alunno in forza degli artt. 2047 (in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace) e 2048 del Codice Civile;
  • per danni prodotti a terzi dall’alunno, in quanto sussiste, anche per tale personale, l’obbligo di vigilanza e l’adozione di comportamenti atti a evitare un qualsivoglia evento dannoso da parte degli alunni che sono a loro assegnati.

Diversamente, se non indicato nel PEI, la responsabilità sarà del docente di classe, anche se l’alunno era fuori dalla classe alla presenza del solo educatore.

 

Il dirigente scolastico

Prof.ssa Carmela Lugani

              (Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 c.2, del D Lgs.39/1993)