Ultima modifica: 7 Febbraio 2022
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Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5 contenente “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”

Nuove disposizioni nella gestione di casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge del 4 febbraio 2022

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 4 del 5 febbraio 2022 – “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”  e alla luce della Circolare 0009498-04/02/2022-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto-sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”, le misure previste ai sensi della normativa precedente sono ridefinite in base a quanto disposto dal decreto in parola.

Si riporta di seguito una sintesi della nuova disciplina nella gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema scolastico differenziata per ordine di scuola.

Scuola dell’infanzia

Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato
positivo al COVID-19.
In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione
dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività didattiche per una durata di cinque giorni.

Scuola primaria

Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al
COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la
rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico
autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di:

  • avere concluso il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da meno di 120 giorni
  • essere guariti da meno di centoventi giorni
  • aver completato il ciclo vaccinale primario
  • avere effettuato la dose di richiamo (terza dose) ove prevista

l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Scuola secondaria di primo grado

Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.
Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di :

  • avere concluso il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da meno di 120 giorni
  • essere guariti da meno di centoventi giorni
  • aver completato il ciclo vaccinale primario
  • avere effettuato la dose di richiamo (terza dose) ove prevista

l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Si precisa che la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nei casi sopraindicati sarà controllata tramite l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi Covid-19, come indicato nello stesso Decreto Legge del 4 febbraio 2022 n.5.

Si allegano alla presente le indicazioni fornite da Regione Lombardia.

All. 1 Indicazioni regionali